PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Registro nazionale e nomina delle guardie particolari giurate).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il Registro nazionale delle guardie particolari giurate, di seguito denominato «Registro».
      2. Il Registro è ripartito in due sezioni.
      3. La prima sezione del Registro reca l'elenco delle aspiranti guardie particolari giurate in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali, determinati con apposito decreto del Ministro dell'interno;

          d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

          e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

          f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attitudine e l'affidabilità a esercitare i compiti di guardia particolare giurata.

      4. La seconda sezione del Registro reca l'elenco delle guardie particolari giurate in possesso del relativo decreto di nomina del Ministro dell'interno.
      5. Le modalità di istituzione del Registro, nonché le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso, sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentite le

 

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associazioni di categoria delle guardie particolari giurate.
      6. In conformità alle norme vigenti in materia, la nomina delle guardie particolari giurate deve essere previamente approvata dal presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico che richiede la nomina tra gli aspiranti iscritti alla prima sezione del Registro. La nomina è a tempo determinato, fatta salva l'eventuale possibilità di revoca, e decorre dalla data di assunzione da parte dell'istituto richiedente, che provvede all'iscrizione del soggetto al Servizio sanitario nazionale, qualora il medesimo non ne sia in possesso, e ai servizi assicurativi antinfortunistici prescritti, e può essere rinnovata.

Art. 2
(Guardie particolari giurate autorizzate dai Paesi membri dell'Unione europea).

      1. Le guardie particolari giurate autorizzate a svolgere tale attività ai sensi delle disposizioni vigenti in uno Stato membro dell'Unione europea, possono svolgere l'attività sul territorio italiano previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dallo Stato estero.

Art. 3
(Qualifiche delle guardie particolari giurate).

      1. La guardia particolare giurata che presta servizio presso enti privati o istituti di vigilanza e di sicurezza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

      2. La guardia particolare giurata che presta servizio presso un ente pubblico o che è comandata o richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza riveste la qualifica di ausiliario di pubblica sicurezza.

Art. 4
(Poteri delle guardie particolari giurate).

      1. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie particolari giurate svolgenti attività autorizzate stendono verbali

 

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che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza di reato, che sono tenute a custodire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.

Art. 5
(Obbligo di giuramento dinanzi al presidente della provincia).

      1. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio delle rispettive funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, dinanzi al presidente della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza o l'ente pubblico, previo adeguato percorso formativo.

Art. 6
(Aggiornamento professionale).

      1. Al fine di coordinare i diversi ambiti professionali volti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblici, le regioni possono promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento presso gli enti accreditati, programmando le relative attività, d'intesa con il Ministro dell'interno, le province e le associazioni di categoria delle guardie particolari giurate operanti nei territori interessati.

Art. 7
(Commissione di vigilanza).

      1. Allo scopo di monitorare l'attività delle guardie particolari giurate, le regioni provvedono all'istituzione di apposite commissioni di vigilanza composte dai rispettivi

 

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assessori competenti in materia di sicurezza, da tre membri nominati dal consiglio regionale e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dalle guardie particolari giurate che hanno almeno cinquecento iscritti nel territorio regionale.